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Separazione e divorzio
La riforma Cartabia è intervenuta anche in materia di separazione e divorzio dei coniugi, apportando rilevanti novità al diritto di famiglia.
È ora possibile procedere alla separazione e al divorzio in un’unica soluzione, a patto che ricorrano alcune condizioni.
Anzitutto, in unica soluzione o congiuntamente, non significa che la separazione e il divorzio vengono pronunciati nel medesimo provvedimento, bensì che è sufficiente instaurare un unico giudizio ove si richiedono entrambi.
Gli articoli
Procediamo con ordine. La norma cardine in materia sono gli articoli 473-bis.49 e 473-bis.51 del codice di procedura civile.
Le parti possono proporre, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, anche la domanda c.d. di divorzio, ossia, tecnicamente quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seconda che il matrimonio a suo tempo contratto fosse con rito civile o concordatario.
La domanda può essere anche congiunta, in ipotesi di coniugi che intendono percorrere la via consensuale rivolgendosi ad un legale che li rappresenti entrambi.
Le novità
La riforma apporta delle novità anche con riguardo alle udienze. In passato, difatti, all’udienza presidenziale, ossia la prima del giudizio di separazione, i coniugi dovevano comparire personalmente.
Ora, con la sottoscrizione personale del ricorso anche da parte dei coniugi, oltre che dell’avvocato che li rappresenta, è altresì possibile richiedere che l’udienza venga sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito il Giudice si pronuncerà.
Come anticipato all’inizio, sebbene trattasi di un procedimento unico, questo non significa contestualità. Affinché possa essere pronunciato il divorzio, è sempre previsto che tale domanda sarà procedibile solamente all’esito del passaggio in giudicato della sentenza (parziale) che abbia pronunciato la separazione, fermo il rispetto del termine di sei mesi.
A fronte di tali novità, acceleratorie del procedimento, i coniugi sono gravati dalla produzione di documentazione ulteriore rispetto al passato. Questi dovranno allegare, oltre alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, anche la documentazione che attesti la titolarità di diritti reali (proprietà, o diritti reali minori) su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali (partecipazioni in società, cooperative, titolarità di ditte individuali). Inoltre, dovranno produrre gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nonostante la chiarezza delle norme, le prime applicazioni hanno visto la giurisprudenza divisa tra chi riteneva ammissibile il cumulo delle domande e chi, invece, lo negava. A tal riguardo, il Tribunale di Treviso, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., investiva la Corte di Cassazione della questione. La Suprema Corte, con sentenza n. 28727 del 16.10.2023, ha avallato l’ammissibilità, sancendo il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
La riforma Cartabia in sintesi
A tal punto, possiamo così sintetizzare gli aspetti positivi della riforma:
- Maggiore celerità;
- Minori costi;
- Rimozione della partecipazione personale dei coniugi all’udienza;
- Protezione dei figli dal rischio di conflitti tra i genitori protratti per la separazione e il seguente divorzio.
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