Il mio credito verso la Banca può essere ceduto ad altri?

Il mio credito verso la Banca può essere ceduto ad altri?

Sì. Devi sapere che i diritti di credito, come quello verso una banca, essendo diritti relativi possono essere liberamente ceduti.

Nella prassi attuale accade spesso che le Banche titolari di crediti deteriorati (i famosi N.P.L., ovvero Non-Performing Loans), rispetto ai quali ritengono di non potere rientrare o di non poterlo fare in tempi celeri, decidano di cederli ad un terzo soggetto, c.d. cessionario. Tale soggetto è colui che subentra nella posizione della banca e pertanto è verso di lui che dovranno effettuarsi i pagamenti, dal momento in cui la cessione sarà efficace.

Ma procediamo con ordine.

L’istituto della cessione dei crediti è regolamentato dal codice civile ed in particolare dagli artt. 1260 e ss.

La disciplina codicistica prevede che il creditore possa liberamente cedere il proprio credito ad un terzo, senza necessitare l’approvazione o l’assenso da parte del debitore. Tuttavia, affinché la cessione sia efficace anche nei confronti del debitore l’art. 1264 c.c. stabilisce che questa spiega i propri effetti solo quando il debitore ceduto l’abbia accettata o gli sia stata notificata.

Questa la disciplina prevista in ipotesi di cessioni tra privati.

Diverso è il meccanismo adottato nelle ipotesi di cessioni di crediti da parte di banche, ciò anche in ragione della mole di crediti ceduti che non permetterebbe di adottare un simile meccanismo.

Alle cessioni cd di crediti in blocco si applica infatti l’art. 58 TUB, il quale stabilisce che, ai fini dell’efficacia della cessione verso il debitore ceduto, non sia necessaria la notifica singola ma sia sufficiente l’avviso in Gazzetta Ufficiale.

L’avviso contenuto nella G.U. dà conto dell’intervento di un fatto di cessione tra cedente e cessionario, sostituendosi alla notifica singola ex art. 1264 c.c.

La cessionaria subentra quindi nella posizione prima rivestita dall’originario creditore e per l’effetto può porre in essere tutte quelle azioni dirette al recupero del credito, sia bonariamente che non, ossia attraverso l’istaurazione di procedure anche di esecuzione dirette alla vendita forzata dell’immobile eventualmente offerto in garanzia.

Ecco che sempre più spesso, il debitore di un Istituto di credito si vede notificare la richiesta di pagamento o direttamente un decreto ingiuntivo, un atto di precetto, od ancora un pignoramento, da soggetto apparentemente “estraneo”, ossia il cessionario del credito. Questo richiede il pagamento perché si qualifica come l’attuale titolare del credito.

In tali casi, sempre ricordando che ogni difesa va improntata in base alle peculiarità del caso concreto, il debitore, oltre ad opporsi alla eventuale procedura instaurata potrebbe addivenire ad una transazione, di norma ad un prezzo inferiore rispetto al residuo ancora dovuto, ponendo definitivamente fine alla lite.

come-organizzare-passaggio-impresa

Comunque, prima di tutto, è bene assicurarsi che il credito in contestazione sia stato effettivamente ricompreso nel contratto di cessione tra cedente e cessionaria.

A tal fine non è sufficiente – da parte della cessionaria- l’allegazione, soprattutto in fase di giudizio, della Gazzetta Ufficiale che al più può dimostrare che una cessione vi è stata ma, non è idonea a provare che quello specifico credito sia stato oggetto di cessione.

Secondariamente, anche in base al tipo di atto notificato, bisognerà sviluppare la migliore strategia difensiva.

Non attendere rivolgiti ad un professionista competente in modo che possa aiutarti a districarti da questa situazione.

Contattaci subito.

Contatti
Consenso al trattamento dei dati