Fideiussione e contratto autonomo di garanzia
In tema di garanzie personali interessante la differenza intercorrente tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. Sempre più spesso accade che in giudizio gli istituti di credito tentino di qualificare il già sottoscritto contratto di fideiussione con quello autonomo di garanzia, dati i vantaggi che quest’ultimo offrirebbe loro.
A differenza delle fideiussioni il contratto autonomo di garanzia è del tutto indipendente dal contratto principale cui la garanzia accede. Infatti se il contratto principale è nullo, dato il legame di dipendenza esistente con quello di fideiussione ciò importa la nullità derivata anche del secondo. Diverso è il caso del contratto autonomo di garanzia: questo è del tutto slegato rispetto il contratto principale e quindi i vizi afferenti lo stesso non si trasmettono a quello di garanzia che rimane comunque valido. Inoltre, nel contratto autonomo di garanzia non opera l’art. 1957 c.c., posto a tutela del fideiussore dato che limita la sua obbligazione al caso in cui il creditore abbia tempestivamente proposto e coltivato le proprie istanze contro il debitore principale.
La giurisprudenza tende ad affermare che si è in presenza di contratto autonomo di garanzia quando sono presenti le clausole di “pagamento a semplice richiesta” e/o “senza eccezioni”.
Tuttavia, ciò non è sufficiente ad inquadrare il contratto esaminando quale autonomo di garanzia. Come correttamente affrontato da diversi tribunali di merito è necessario accertare il contenuto effettivo del contratto per potere stabilire in quale delle ipotesi si ricada, date le rilevanti conseguenze.
Il reale criterio da adoperarsi per qualificare correttamente il contratto è quella di una sua compiuta analisi e più in particolare l’accertamento della natura dell’obbligazione a carico del terzo. Più in particolare la fideiussione pone a carico del fideiubente l’esecuzione della medesima prestazione oggetto del contratto principale.
Quest’ultimo è chiamato ad eseguire la stessa prestazione rimasta integralmente o parzialmente inadempiuta dal debitore principale. Diverso nel contratto autonomo di garanzia ove l’obbligazione posta in capo al garante è diretta non alla realizzazione della prestazione originaria (inadempiuta) ma ad indennizzare il creditore attraverso il versamento di una somma di denaro predeterminata.
Il discrimine tra le due figure è quindi rilevante ma non sempre correttamente apprezzato.
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