Ammortamento alla francese

Illuminante la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cremona n. 8/2022, in persona del G.O.P. Nunzia Corini.

Il provvedimento mette in luce che il rimborso del finanziamento con metodologia alla francese può essere costruito sia in regime di capitalizzazione semplice che in quello di capitalizzazione composta.
La differenza che corre tra i due regimi finanziari è essenziale dato che si traduce in termini di maggiori o minori costi del finanziamento in relazione agli interessi corrisposti.

Infatti il regime di capitalizzazione composta (utilizzato di norma dagli istituti mutuanti) determina un costo complessivo decisamente superiore rispetto a quello che si avrebbe in capitalizzazione semplice. La mancata specificazione della regola di calcolo utilizzata permette alla banca arbitrariamente di applicare il regime finanziario della capitalizzazione composta che, come statuito nella sentenza indicata, “genera un incremento esponenziale degli interessi, senza che ciò sia stato convenuto”.

Il punto: nella maggior parte dei contratti di mutuo non viene indicato il sistema finanziario prescelto tutto ciò traducendosi nella nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per indeterminatezza della stessa stante la violazione degli artt. 1284 co. 3, 1346 e 1418 co. 2 c.c.

Questa è una prova di riscrittura da parte dell’intelligenza artificiale. Il tono è sempre professionale ma si tende a evitare troppi riferimenti, se non spiegati, per essere fruibile a tutti.


Come è stato riscritto dall’I.A.

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Cremona n. 8/2022, con il G.O.P. Nunzia Corini come relatore, si presenta come un contributo illuminante alla materia.

Il presente provvedimento evidenzia che il rimborso del finanziamento mediante la metodologia alla francese può essere costruito sia in regime di capitalizzazione semplice che in quello di capitalizzazione composta. La differenza tra i due regimi finanziari è essenziale, poiché si traduce in termini di maggiori o minori costi del finanziamento in relazione agli interessi corrisposti.

In particolare, il regime di capitalizzazione composta (utilizzato di norma dagli istituti mutuanti) determina un costo complessivo decisamente superiore rispetto a quello che si avrebbe in capitalizzazione semplice. La mancata specificazione della regola di calcolo utilizzata permette alla banca di applicare arbitrariamente il regime finanziario della capitalizzazione composta, generando un incremento esponenziale degli interessi, senza che ciò sia stato convenuto.

Si evidenzia che nella maggior parte dei contratti di mutuo non viene indicato il sistema finanziario prescelto, traducendosi ciò nella nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per indeterminatezza della stessa, stante la violazione degli articoli 1284 comma 3, 1346 e 1418 comma 2 del Codice Civile.