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Impugnazione delibera assembleare
Impugnazione delibera assembleare
La delibera assunta dall’assemblea condominiale è l’esternazione della volontà dei condomini e indirizza le scelte del Condominio.
La delibera assunta dall’assemblea condominiale è l’esternazione della volontà dei condomini e indirizza le scelte del Condominio, sia al proprio interno (ad esempio, nella nomina dell’Amministratore), sia verso l’esterno, quindi nei rapporti con i terzi (ad esempio, l’affidamento di servizi o l’esecuzione di opere).
Tuttavia, la delibera può essere viziata, per molteplici ragioni, ed essere così annullabile o, nelle ipotesi più gravi, nulla.
Vediamo quindi come il singolo condomino può comportarsi in caso di delibera viziata, in particolare nell’ipotesi di delibera annullabile.
La norma di riferimento è l’art. 1137 del codice civile.
La prima informazione da sapere è chi può impugnare la delibera. I legittimati sono i condomini assenti, dissenzienti e astenuti.
Attenzione alle tempistiche: il termine per proporre impugnazione è di 30 giorni che decorrono diversamente a seconda che il condomino sia dissenziente o astenuto, rispetto al quale si prende a riferimento il giorno della delibera, oppure assente, nel qual caso rileva la data di comunicazione della delibera.
Non c’è un elenco tassativo di ipotesi in cui la delibera è annullabile. Come esempi possono farsi le delibere affette da vizi formali o procedurali nell’adunanza assembleare, violazione di norme condominiali o di legge.
L’impugnazione della delibera assembleare è soggetta ad un passaggio, di natura obbligatoria, prima di poter essere proposta avanti al Tribunale. Difatti, occorre esperire il procedimento di mediazione, e solamente al suo esito, laddove negativo, si potrà agire giudizialmente.
Attenzione, è sufficiente proporre la domanda di mediazione per rispettare il termine di 30 giorni sopra richiamato.
Qualora si giunga in Tribunale, la delibera rimarrà valida ed efficace sino a che il Tribunale stesso non si pronuncerà. La delibera potrà essere confermata, modificata o annullata.
È importante agire nei termini di legge e precisare bene le ragioni giuridiche dell’impugnazione per ottenere l’annullamento della delibera contestata. Noi possiamo seguirti in tutta la pratica, dalla fase di mediazione a quella, eventuale, del giudizio.
Per quanto riguarda la delibera nulla, invece, la situazione è parzialmente differente.
Anzitutto, l’impugnazione può essere proposta, oltre che dai condomini assenti, dissenzienti e astenuti, anche da quelli favorevoli.
Anche in questo caso, le cause non sono tipizzate analiticamente, tuttavia può affermarsi che la nullità attenga alle ipotesi più gravi, quali, ad esempio, una delibera che si pronuncia su materie in cui non ha competenza, oppure su condotte illecite. Del pari, sarà travolta da nullità la delibera che limiti la libertà individuale del singolo condomino.
Ulteriore elemento di specificità è il termine entro cui far valere la nullità: l’impugnazione può essere proposta senza limiti di tempo, salvi casi peculiari come la prescrizione e l’usucapione.
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