Via Sergio Franchini, 8
38050 Pieve Tesino (TN)
Diritto bancario
Ti supportiamo in ogni contesto con i giusti strumenti
Offriamo servizi di consulenza legale sia per consumatori che imprese nei rapporti con banche e istituti finanziari e cessionarie, garantendo assistenza nelle procedure di compliance, contenzioso bancario, finanziamenti, con particolare interesse ed attenzione ai contratti di mutuo, di conto corrente e leasing.
Vogliamo aiutarti a risolvere il contezioso che dovesse sorgere con tali soggetti professionali così come ad evitarlo cercando una soluzione transattiva.
Prendiamo ad esempio un contratto di mutuo ipotecario concluso con una Banca. Potrebbe accadere, per diversi motivi, che nel corso del tempo il mutuatario/debitore, non riesca a corrispondere con regolarità le rate del mutuo, o magari che ad un certo punto non riesca proprio più a pagare.
Trascorso un certo lasso di tempo l’istituto di credito si farà avanti chiedendo il rientro e, in difetto di adempimento, dichiarerà di agire in via esecutiva.
In tale situazione possono verificarsi diversi scenari, a seconda dei quali corrisponderà un diverso nostro intervento:
- Il debitore, ricevuta la messa in mora con intimazione ad adempiere, decide di contattare l’istituto di credito. Il nostro intervento in tale fase è funzionale a cercare di trovare una transazione od un accordo di rinegoziazione con la Banca;
- Il debitore ricevuta la messa in mora attende il successivo atto della Banca, ossia la notifica del precetto. In tal caso è necessario opporsi immediatamente proponendo anche apposita istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto. Essenziale opporsi in tale fase perché, nell’ipotesi in cui il Tribunale accolga l’istanza sospensiva, l’Istituto di credito non potrà agire in via esecutiva almeno sino al termine del giudizio di primo grado;
- Il debitore ricevuta la messa in mora e l’atto di precetto attende ancora fino alla notifica del pignoramento immobiliare. È l’ultimo momento utile e possibile per proporre opposizione all’esecuzione. Svoltasi l’udienza di vendita ex art. 569 c.p.c., è preclusa ogni opposizione e il bene ipotecato verrà venduto all’asta.
Nel caso sub 2) e 3) il nostro intervento è incentrato da un lato ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva instauranda (nel caso di opposizione a precetto) o già instaurata (nell’ipotesi di opposizione a pignoramento) e dall’altro all’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione. Per poter affermare che il creditore non ha il diritto di agire in via esecutiva è necessario far eseguire una perizia di parte sul rapporto oggetto di contestazione. Ogni conclusione giuridica deve esser suffragata da dati matematici effettivi.
È anche possibile che in corso di causa si addivenga ad una soluzione transattiva. Tale ipotesi dipende dalle singole situazioni concrete.
I principali servizi che offriamo nel settore del diritto bancario sono:
- Assistenza in fase stragiudiziale;
- Mediazione: se si instaura una causa contro un istituto di credito, nell’ipotesi in cui sia il correntista, mutuatario ad avviare il procedimento, è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione;
- Instaurazione di causa di accertamento negativo del debito: l’azione è mirata ad ottenere l’accertamento giudiziale dell’inesistenza di un debito o di una diversa entità del debito stesso;
- Opposizione a precetto: come detto mira ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto della banca di agire in via esecutiva;
- Opposizione a pignoramento: lo scopo principale è quello di ottenere la sospensione dell’esecuzione con successiva instaurazione della causa di merito per accertare l’inesistenza del diritto della banca di procedere ad esecuzione;
- Azione di ripetizione: in particolare per i conti correnti i cui rapporti siano stati chiusi, entro 10 anni, è possibile, effettuata una verifica contabile, agire giudizialmente per ottenere la ripetizione di quanto in più pagato nel corso del rapporto.
Ci occupiamo anche di contratti di fideiussione. Quando il debito principale è garantito da fideiussione, qualora, il debitore originario non adempia la propria obbligazione, il creditore può agire immediatamente (se non è pattuito il beneficio della preventiva escussione del debitore ex art. 1944, co. 2, c.c.) nei confronti del fideiussore per ottenere il pagamento dell’intero debito residuo. Pertanto, il fideiussore si vedrà intimare l’adempimento.
Primo step da svolgersi, per potere opporsi alla pretesa dell’istituto, è verificare la legittimità delle clausole del contratto di garanzia, e a seconda dei casi, anche quelle del contratto principale. Infatti, il contratto di fideiussione è un contratto accessorio dato che la sua esistenza dipende dall’esistenza e legittimità del contratto principale.
Quanto al secondo step, occorre verificare la qualità del garante, per capire quale sia la disciplina applicabile, e quindi se questo rivesta la qualità di soggetto professionale o di consumatore. Nel secondo caso, infatti, si applica il d.lgs. 206/2005, ossia la disciplina a tutela del consumatore.
Per rendere quanto detto più semplice descriviamo un caso concreto.
La cessionaria del credito decideva di agire contro il fideiussore per ottenere il pagamento del debito garantito in luogo del debitore principale, con notifica di atto di precetto. Questo veniva tempestivamente opposto con proposizione di istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo.
La domanda cautelare e il merito erano fondati a) sul fatto che il fideiussore era un consumatore; b) sulla presenza di clausole vessatorie tra le quali la deroga all’art. 1957 c.c.; c) sulla decadenza del termine di sei mesi entro il quale il creditore deve agire per potere coltivare le proprie pretese anche contro il fideiussore; d) sulla parziale nullità del contratto di fideiussione data la presenza di clausole nulle ABI.
Il Tribunale di Nuoro, investito dell’opposizione, ritenuta prima facie l’applicabilità della disciplina del consumatore e quindi la vessatorietà della clausola di cui all’art. 1957 c.c., con conseguente decadenza del diritto di agire in capo al creditore contro il fideiussore, accoglieva l’istanza di sospensione. Svolte le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., e senza l’assunzione di prove costituende, essendo il giudizio meramente documentale, il Tribunale rimetteva la causa in decisione.
Il procedimento si concludeva con la vittoria della parte attrice – opponente e la dichiarazione dell’inesistenza del diritto di agire in via esecutiva del creditore contro il fideiussore per intervenuta decadenza dallo stesso.
In ogni caso, anche per i contratti di fideiussione, l’intervento sarà differente in base alle specificità del caso concreto nonché del momento in cui il fideiussore si rivolge al nostro studio.
Pertanto, se ti trovi in una situazione tra quelle prospettate, sempre considerato che ogni caso è a sé, troverai un team pronto a supportati e sostenerti, anche in collaborazione con altri professionisti specializzati nel settore.
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