Cosa fare se credi di essere stato vittima di malasanità

Facciamo un po’ di chiarezza: che tipo di responsabilità? Tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Il termine malasanità è un termine oggi entrato nel gergo comune ed a cui si riferiscono una vastissima gamma di ipotesi in cui un soggetto-paziente subisce danni a causa di pratiche mediche errate, scorrette, contrarie alle linee guida o ad ipotesi di responsabilità imputabili alla struttura sanitaria in cui è avvenuto il ricovero. Certo che per potersi affermare che malasanità vi è stata, quindi di responsabilità medica, deve sussistere un nesso causale tra il danno subito dall’interessato e l’attività od omissione del medico oppure delle carenze imputabili della struttura sanitaria. Va quindi rilevato un rapporto di causa ed effetto tra l’evento dannoso e l’attività od omissione sanitaria.

Il diritto alla salute, quindi ad essere curati correttamente, trova anzitutto tutela nell’art. 32, co. 1, della Costituzione il quale sancisce “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Disciplina di dettaglio si colloca poi oggi nella Legge Gelli-Bianco n. 24 del 2017 che ha sostituito la precedente Legge Balduzzi.

La vittima di errori medici o, nel caso più grave, i suoi familiari, si trovano in una situazione di difficoltà ed estrema fragilità e quindi vi è la necessità di essere accompagnati da professionisti che seguano la tua vicenda in modo attento e scrupoloso con la delicatezza che tali situazioni impongono.

Facciamo un po’ di chiarezza: che tipo di responsabilità? Tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La legge Gelli-Bianco ha determinato un doppio binario di responsabilità: quella contrattuale della struttura (e anche del medico nel caso vi sia un contratto tra medico e paziente) e quella extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. dell’esercente la professione sanitaria, per i danni occorsi al paziente.

In particolare l’art. 7 l. 24/2017 afferma che:

  • 1: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”;
  • 2: “la disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.

Il titolo di responsabilità in questo caso è di natura contrattuale ciò significa che il paziente avrà dieci anni di tempo prima che il proprio diritto al risarcimento del danno si prescriva. Una delle principali differenze tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale riguarda i termini di prescrizione, la prima di dieci anni mentre la seconda di cinque, nonché in punto di elemento soggettivo (dolo o colpa) che deve essere provato solo nell’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.

Più chiaramente il paziente potrà agire, per ottenere il risarcimento del danno, contro la struttura in forza di un contratto di spedalità, anche qualora, il medico che lo abbia curato non sia un dipendente della struttura ma sia stato scelto dal paziente, in forza dei richiamati articoli 1218 c.c., rubricato “responsabilità del debitore” e 1228 c.c. “responsabilità per fatto degli ausiliari”.

Il comma terzo, dell’art. 7 si occupa invece della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria per i danni causati al paziente stabilendo che:

  • 3: “l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 5 della presente legge e dell’art. 590 sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge”.

Quindi, nei confronti del medico è possibile agire per responsabilità extracontrattuale, sempre che non vi sia un’obbligazione contrattuale con il paziente. In tale caso, per ottenere il risarcimento del danno, devono sussistere tutti gli elementi di cui all’art. 2043 c.c. ovvero deve essere individuato:

  • Il Fatto illecito;
  • Nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento dannoso;
  • Il danno ingiusto;
  • L’elemento soggettivo.

Lo scopo della legge Gelli – Bianco è stato quindi quello di spostare il rischio sul soggetto maggiormente capiente, quindi la struttura sanitaria, e ciò con indubbio beneficio sia dell’esercente la professione sanitaria/medico, sia del paziente.

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Come si svolge l’iter per ottenere il risarcimento del danno?

Deve essere chiaro che per ottenere il risarcimento del danno il percorso potrebbe richiedere tempi anche piuttosto lunghi, motivo per il quale è bene essere seguiti da un professionista che ti accompagnerà in tutti i passaggi necessari al raggiungimento dell’obiettivo.

Prima di procedere a denunciare il sinistro alla struttura è d’obbligo seguire un percorso che ci permetta di capire se effettivamente un danno c’è stato e di quale entità. Bisogna essere preparati senza andare allo sbaraglio.

Dopo avere svolto un colloquio e analizzato la cartella clinica, anche con l’aiuto di esperiti nel settore medico, se ci sono gli estremi si procederà allo svolgimento di una perizia medico – legale di parte sulla scorta della quale quantificare il danno subito per potere formulare la richiesta di risarcimento del danno.

L’iter successivo dipenderà molto anche dalla disponibilità della struttura di risarcire il danno. Potrebbe darsi che questa riconosca il danno e decida di trovare un accordo transattivo. A contrario potrebbe anche affermare che alcun danno si è verificato e, in quel caso, sarà necessario instaurare un procedimento giudiziale, per ottenere il riconoscimento del dovuto, il quale deve, per legge, essere anticipato da un procedimento di mediazione.

In queste situazioni rivolgersi ad un professionista è la cosa migliore da fare. Anche se il termine di prescrizione è ampio non aspettare troppo tempo, prima agisci, prima potrai ottenere una risposta.

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